Art. 28.
(Agevolazioni fiscali e finanziarie).

      1. Alla fornitura dei beni di cui all'articolo 22 e dei servizi di vigilanza, di consulenza, di installazione e manutenzione di apparati, impianti e sistemi anticrimine, resa da istituti, consulenti e imprese autorizzati ai sensi della presente legge, si applica l'imposta sul valore aggiunto in forma ridotta con aliquota pari al 4 per cento.
      2. Le spese sostenute per servizi di vigilanza e di consulenza nonché per la fornitura, installazione e manutenzione di apparati, impianti e sistemi anticrimine, e relativamente alle misure di protezione previste dall'articolo 12, sono detraibili dal reddito ai fini dell'imposizione fiscale nella misura del 50 per cento.
      3. Al contributo a carico del Fondo istituito ai sensi del comma 350 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono accedere anche le piccole e medie imprese commerciali interessate a programmi di spesa per la realizzazione o il potenziamento della sicurezza privata, per il tramite delle rispettive regioni e province autonome territorialmente competenti.